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Società Oftalmologica Siciliana - S.O.Si. –
DENOMINAZIONE E FINALITÀ DELLA SOCIETÀ
Art. 1 - L’Associazione, costituita il
24 Aprile 1977, si denomina “Società Oftalmologica
Siciliana” – SOSi. L’Associazione ispira la propria attività
ai principi di libertà associativa ed al metodo della
democrazia e della responsabilità.
L’Associazione non ha fini di lucro è
apolitica e apartitica ed è rappresentativa della generalità
dei medici oculisti siciliani indipendentemente dalle loro
forme di collaborazione e di dipendenza con strutture del
Servizio Sanitario Nazionale, con istituzioni pubbliche o
private, assistenziali, universitarie, di ricerca od altre,
anche internazionali ed indipendentemente dalla loro
attività in regime libero-professionale e dal loro luogo di
lavoro.
L’Associazione ha le seguenti finalità
sociali, tutte intese come tra loro collegate:
- tutela e salvaguardia della salute
visiva della collettività, ispirandosi ai principi della
prevenzione, cura e riabilitazione;
- promozione della scienza
oftalmologica attraverso la ricerca, la formazione,
l’aggiornamento scientifico e culturale dei medici oculisti
anche tramite il loro costante adeguamento all’evoluzione
delle metodologie cliniche, chirurgiche, farmacologiche e
delle tecnologie; ed anche in relazione all’evoluzione delle
previsioni normative in materia di cosiddetta educazione
continua del medico;
- tutela e difesa degli interessi
morali e professionali in genere dei medici oculisti nonché
vigilanza sul rispetto dei principii etici e deontologici
che devono presiedere alla loro attività.
Le attività sociali vengono finanziate
attraverso i contributi degli associati e/o di Enti pubblici
nonché di soggetti privati con esclusione di finanziamenti
che configurino conflitto di interesse con il Servizio
Sanitario Nazionale anche se forniti attraverso soggetti
collegati. Le attività di cosiddetta educazione continua,
definite ECM, vengono finanziate attraverso
l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o Enti
pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle
industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel
rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dagli Organi
competenti.
Per realizzare le finalità di cui al
presente articolo, l’Associazione adotta ogni attività ed
iniziativa ritenuta idonea ad incrementare, qualificare e
tutelare la scienza e la professione oftalmologica.
Per il raggiungimento di tali
obiettivi l’Associazione potrà:
a) organizzare e patrocinare convegni,
conferenze, dibattiti, corsi e seminari riguardanti ogni
problematica scientifica di interesse per l’oftalmologia;
b) organizzare e patrocinare, anche a
favore di singoli ricercatori, corsi di studio e protocolli
di ricerca in discipline oftalmologiche presso istituzioni
pubbliche e private sanitarie, universitarie, di ricerca ed
affini;
c) organizzare e promuovere
rilevazioni sull’andamento epidemiologico delle patologie
oculistiche ed in genere sulla salute visiva della
popolazione;
d) organizzare e promuovere iniziative
editoriali connesse agli scopi sociali, quali la
pubblicazione di riviste anche periodiche sull’attività
dell’Associazione e su quant’altro riguarda l’evoluzione
scientifica nazionale ed internazionale dell’oftalmologia,
di atti di convegni e seminari, di risultati di studi e
ricerche; nonché l’istituzione di biblioteche, banche dati
ed affini;
e) elaborare linee guida in
collaborazione con le Agenzie per i Servizi Sanitari
Regionali e le Associazioni federative e di coordinamento
con altre società scientifiche;
f) promuovere trials di studio e di
ricerche scientifiche finalizzate ai rapporti di
collaborazione con altre società ed organismi scientifici;
g) organizzare sistemi di verifica del
tipo e della qualità delle attività svolte nonché sistemi di
verifica e di certificazione della qualità degli studi
professionali degli associati e delle strutture dalle quali
gli associati dipendono o con le quali collaborano;
h) promuovere il collegamento la
collaborazione e l’interscambio scientifico e culturale con
Enti nazionali ed esteri operanti con finalità analoghe alle
proprie;
i) organizzare e promuovere campagne
di sensibilizzazione sociale per la tutela preventiva della
saluta visiva e sulle malattie oculari ovvero partecipare
alle stesse, anche attraverso corsi formativi per le vie del
sistema scolastico nazionale;
j) favorire l’informazione scientifica
al fine di garantire la qualità delle prestazioni
oftalmologiche;
k) favorire e promuovere la ricerca
scientifica, farmacologica e tecnologica nel settore;
l) intraprendere ogni iniziativa
idonea a favorire il collegamento di tutti gli associati
ovunque profèssino;
m) promuovere ed organizzare campagne
di denuncia in ordine a distorsioni e travisamenti
dell’impiego di metodologie cliniche e chirurgiche non
appropriate e dell’impiego di figure professionali non
adeguate nonché combattere ogni forma di violazione, di
disapplicazione delle norme vigenti in materia sanitaria in
genere e di salute visiva in particolare;
n) promuovere e creare servizi di
consulenza anche legale per gli associati;
o) promuovere forme di tutela
assicurativa professionale degli associati. L’Associazione
potrà inoltre svolgere ogni altra attività direttamente o
indirettamente connessa con l’oggetto sociale e comunque
finalizzata al perseguimento delle finalità sociali ovvero
accessoria ed integrativa delle stesse. L’Associazione non
svolge attività sindacale di contrattazione collettiva. Per
corrispondere alle finalità statutarie sopra enunciate,
l’Associazione si adopera peraltro nella tutela e nella
difesa degli interessi morali e professionali della
generalità dei soci, di gruppi di essi ovvero anche di
singoli qualora tale tutela e difesa assumano rilievo
generale, corrispondano alle finalità sociali e non
contrastino con gli interessi della generalità o dei gruppi;
ed inoltre nella difesa dell’associazione da attività ad
essa contrarie promosse da altre associazioni. Per il
raggiungimento delle finalità sociali e per la realizzazione
delle attività ad esse funzionali sopra enunciate,
l’Associazione assicura i rapporti con le istituzioni in
genere con le organizzazioni e le autorità sanitarie
internazionali e nazionali, con il Ministero della Salute,
con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, con le Regioni e con le Autorità Sanitarie in
generale. L’Associazione potrà altresì integrare - in modo
permanente ed anche secondo contingenti opportunità – la
propria attività con quella di altri enti ed associazioni
scientifiche e professionali del settore, promuovendo anche
l’istituzione di associazioni federative di coordinamento
con altre associazioni e società medico-scientifiche e/o
aderendo ad altre associazioni del genere quando già
esistenti.
Art. 2 - Nello spirito dell’art. 1
l’Associazione organizza almeno un Congresso Regionale annuo
da effettuarsi nella sede e nel periodo determinati dal
Consiglio Direttivo.
Art. 3 -
La se de legale dell’Associazione è in Messina.
L’Associazione potrà promuovere o istituire sedi secondarie
ed uffici curando edassicurando l’articolazione della sua
organizzazione su base regionale.
TITOLO III
I SOCI, REQUISITI, TIPOLOGIE, DIRITTI
E DOVERI, PROCEDIMENTO DI
AMMISSIONE
Art. 4 - L’Associazione è composta dai
soci ordinari e dai soci onorari. I soci ordinari sono
tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dal
Consiglio Direttivo su proposta del Segretario-tesoriere. I
soci ordinari hanno diritto di partecipare alle assemblee se
in regola con il pagamento della quota annuale e votare
direttamente o per delega come da regolamento.
Art. 5 - Possono essere soci tutti
coloro che, non avendo interessi contrastanti
con quelli dell’Associazione,
intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività
sociali. La qualifica di socio è intrasmissibile. I soci
ordinari devono essere Specialisti o Specializzandi in
Oftalmologia. L’iscrizione viene accettata con effetto
immediato e senza obbligo di motivazione, salvo il caso di
rifiuto dalla maggioranza dal Consiglio Direttivo. Sulla
base di parere motivato il Consiglio Direttivo può inoltre
ammettere come soci ordinari i cultori della materia.
Possono essere inoltre nominati soci onorari coloro che,
anche non medici, abbiano promosso il progresso scientifico
e la difesa dei principi etici e deontologici
dell’oftalmologia o si siano comunque distinti per l’impegno
profuso nelle finalità dell’Associazione. Il Consiglio
Direttivo, su proposta motivata del Presidente, approva a
maggioranza la nomina dei soci onorari.
Art.6 - L’adesione all’Associazione
comporta l’obbligo di conoscenza e dell’osservanza del
presente statuto e del regolamento di attuazione.
Art. 7 - La qualifica di socio
ordinario si perde per dimissioni o per decadenza in caso di
mancato pagamento della quota annuale secondo le modalità
stabilite dal Consiglio Direttivo nel regolamento. La
qualifica di socio ordinario si perde inoltre per
inottemperanza ai doveri del socio stabiliti dal regolamento
di attuazione, per indegnità, per grave inottemperanza alle
regole etiche e deontologiche dell’Associazione, per
attività organizzate, sistematiche e preordinate in
contrasto con le attività associative, nonché per attività o
iniziative che in qualsiasi modo si pongono in contrasto con
le finalità associative; nonché per radiazione dall’Albo
professionale. Viene sempre fatta salva l’espressione della
libera opinione dei singoli all’interno dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo avvia il procedimento con
contestazione dell’addebito all’interessato e comunicazione
al Comitato Etico.
TITOLO IV
ORGANI DELLA SOCIETÀ
Art. 8 - Sono organi
dell’Associazione:
1. l’Assemblea dei Soci;
2. il Presidente;
3. il Consiglio Direttivo;
4. il Segretario Tesoriere;
5. il Comitato Etico.
Art. 9 - L’assemblea ordinaria è
composta da entrambe le tipologie dei Soci ed è convocata
almeno una volta all’anno dal Presidente previa
deliberazione del Consiglio Direttivo che dispone l’ordine
del giorno. L’avviso di convocazione con l’indicazione
dell’ordine del giorno è comunicata ai soci secondo le norme
riportate nel Regolamento.
Sono compiti dell’assemblea ordinaria:
1. eleggere alle relative scadenze il
Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo
2. ratificare le modifiche del
Regolamento di attuazione dello statuto disposte dal
Consiglio Direttivo;
3. approvare la relazione annuale del
Presidente ed i bilanci dell’Associazione;
4. approvare la nomina dei Soci
benemeriti;
Art. 10 - L’assemblea ordinaria è
convocata d’ufficio dal Presidente, osservate le modalità di
cui al precedente art.9, su richiesta scritta e motivata di
almeno un decimo dei Soci. Anche in tale caso l’avviso di
convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, è
comunicato ai Soci secondo le norme riportate nel
regolamento.
Art. 12 - L’assemblea, sia in sede
ordinaria che straordinaria, può essere convocata anche in
luogo diverso dalla sede sociale. Sia nell’assemblea
ordinaria che in quella straordinaria le votazioni possono
essere espresse per posta o con metodi informatizzati
secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo nel
Regolamento. Per le elezioni alle cariche sociali il voto è
a scrutinio segreto espresso per posta o con metodi
informatizzati secondo le modalità stabilite dal Consiglio
Direttivo nel Regolamento e sotto il controllo del Comitato
Etico. L’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria
sono valide in prima convocazione, se è presente la
maggioranza dei Soci anche per delega. In seconda
convocazione, almeno dopo 24 ore, se è presente un numero
minimo pari al cinque per cento dei Soci, comprese le
deleghe. Sono ammesse deleghe da parte dei Soci ordinari, in
numero non superiore a tre per ciascun Socio presente come
specificato nel Regolamento. Le deleghe non sono ammesse per
le elezioni e per i provvedimenti di espulsione dei Soci. Le
delibere dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice
dei presenti, fatta eccezione per lo scioglimento
dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio per i
quali è richiesto voto favorevole di almeno tre quarti dei
Soci ai sensi dell’art.21 c.c. terzo comma. Le deliberazioni
di modificazione statutaria richiedono il voto per posta o
con metodi informatizzati di almeno un quarto dei Soci
validamente iscritti ed il voto favorevole della metà più
uno dei votanti.
Art. 13 - Il Presidente rappresenta
legalmente l’Associazione di fronte a terzi. Il Presidente è
eletto dall’assemblea elettiva a maggioranza relativa dei
voti validi tramite voto per posta o con metodi
informatizzati e con le ulteriori modalità stabilite dal
Regolamento. Il Presidente dura in carica due anni. Il
Presidente presiede il Consiglio Direttivo dopo averne
stabilito l’ordine del giorno nonché le assemblee ordinarie
e straordinarie secondo le modalità di cui agli artt.9, 10 e
11. Egli è garante dell’esecuzione delle delibere del
Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento è
sostituito dal Vice-Presidente o, in mancanza, dal membro
del Consiglio Direttivo più anziano di età. In caso di
assenza o impedimento, il vice-Presidente sostituisce il
Presidente fino alla scadenza del mandato presidenziale.
Previa deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente
conferisce mandato al difensore a stare in giudizio nelle
liti attive e passive.
Art. 14 – Il Consiglio Direttivo è
composto dal Presidente e da otto Consiglieri. Il Consiglio
Direttivo dura in carica due anni. I membri del Consiglio
Direttivo sono eletti dall’assemblea elettiva secondo le
modalità di cui all’art. 12 . Nelle elezioni, a parità di
voti, viene eletto il candidato più anziano di iscrizione
all’Associazione. Nel caso di singole cessazioni il
Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione.
Art. 15 - Dopo la sua elezione il
Consiglio Direttivo si riunisce per procedere all’elezione
fra i suoi componenti del Vice-Presidente e del Segretario
Tesoriere. Tutte le cariche non sono retribuite. Il
Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Tesoriere, i
Consiglieri ed in genere tutti i Soci che sostengono spese
per specifico incarico dell’Associazione e nell’interesse di
essa, possono essere rimborsati per spese di viaggio e di
pernottamento. Il Consiglio Direttivo definisce, nell’ambito
delle finalità statutarie, le linee generali dell’attività
associativa per il tempo del suo mandato, garantisce la
conduzione unitaria ed in forma collegiale
dell’Associazione, delibera le modifiche del Regolamento da
sottoporre alla ratifica dell’assemblea, delibera le
iniziative per il raggiungimento delle finalità sociali e
per l’espletamento delle attività di cui all’art.1, delibera
su tutte le questioni inerenti l’organizzazione,
l’amministrazione e l’attività dell’Associazione, delibera i
bilanci da sottoporre ogni anno all’approvazione
dell’assemblea; assegna i temi delle relazioni congressuali,
conferisce incarichi di ricerca, di didattica, borse di
studio e premi scientifici, identifica e promuove lo
sviluppo di linee guida. Il Consiglio Direttivo è convocato
con le modalità di cui all’art. 13 dal Presidente di sua
iniziativa o d’ufficio su richiesta di un terzo dei suoi
componenti. Il Consiglio Direttivo può istituire o nominare
Commissioni temporanee o permanenti per l’elaborazione, per
lo studio e per la trattazione di particolari tematiche. Il
Consiglio Direttivo, per corrispondere alle finalità sociali
di cui all’art.1, delibera la costituzione in giudizio nelle
liti attive e passive che l’Associazione intende sostenere
in quanto Ente rappresentativo dei propri diritti ed
interessi patrimoniali; nonché di quelle che l’Associazione
intende sostenere a tutela degli interessi degli associati o
di gruppi di essi ovvero anche di singoli, quando ritiene
che corrispondano alle finalità sociali e non contrastino
con gli interessi dei gruppi o della generalità dei Soci;
nonché di quelli che l’Associazione intende sostenere a
tutela, in quanto ente rappresentativo di interessi
diffusi, dei diritti e degli interessi della collettività
alla salvaguardia della salute visiva, nonché la
costituzione in giudizio, con interventi adesivi o ad
opponendum, a sostegno dei predetti diritti ed interessi,
conferendo mandato al Presidente di nominare il difensore
salvi i casi d’urgenza nei quali delibera la Giunta
Esecutiva. Per la validità delle sedute è necessaria la
presenza della maggioranza semplice dei Consiglieri. Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità
prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Art. 16 - L’esercizio sociale ha la
durata di dodici mesi consecutivi, inizia con l’1 gennaio e
termina con il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio
consuntivo dovrà essere approvato comunque entro sei mesi
dell’anno successivo ad ogni esercizio sociale. Il bilancio
preventivo dovrà essere approvato comunque prima dell’inizio
dell’esercizio sociale a cui si riferisce. Il bilancio deve
essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria
ed economica dell’Associazione. L’Assemblea delibera in
merito agli avanzi di gestione al fine di destinarli alla
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad
esse direttamente connesse. Gli avanzi di gestione e le
riserve di patrimonio netto potranno essere utilizzate per
la copertura delle perdite d’esercizio. E’ assolutamente
vietata la distribuzione di avanzi di gestione e delle
riserve ai Soci durante la vita sociale. In caso di
scioglimento dell’Associazione o comunque di sua cessazione
per qualsiasi causa, l’eventuale patrimonio residuo dovrà
essere devoluto ad altre organizzazioni ed associazioni con
finalità analoghe ovvero ad enti di pubblica utilità a norma
di legge. E’ escluso in ogni caso qualsiasi rimborso agli
associati.
Art. 17 - Il Comitato Etico è composto
dagli ex Presidenti e dagli ex Segretari. Si riunisce almeno
una volta l’anno, in occasione del Congresso, per affrontare
problemi di etica e per vigilarne i principi nella vita
dell’Associazione con lo scopo di esaminare i casi che gli
vengano sottoposti dagli Organi, dai singoli Soci e nel caso
dei procedimenti disciplinari di cui all’art. 7. Le sedute
sono presiedute dal più anziano degli ex Presidenti e le
delibere, a maggioranza dei partecipanti, trasmesse al
Consiglio Direttivo ed all’Assemblea dei Soci.
Art. 18 - Il Segretario Tesoriere cura
la corrispondenza d’ufficio e la raccolta degli atti e
documenti, redige e conserva i verbali delle sedute ed
esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Lo stesso
cura altresì la gestione finanziaria dell’Associazione. Il
Segretario Tesoriere, su delibera del Consiglio Direttivo,
può avvalersi di consulenti nei settori finanziario, legale,
fiscale ed organizzativo per questioni specifiche. In caso
di assenza o impedimento è sostituito dal Consigliere più
anziano.
TITOLO V
BENI PATRIMONIALI E PROVENTI
FINANZIARI
Art. 19 - L’Associazione ha un fondo
di dotazione di €. 12.500,00 (eurododicimilacinquecento/00).
Il patrimonio dell’Associazione può essere incrementato da
contributi o lasciti di Soci o di terzi.
Art. 21 - I beni dell’Associazione
debbono essere trascritti in speciale inventario. Le somme
provenienti dall’alienazione dei beni, da lasciti e da
donazioni sono comunque destinate ad incrementare il
patrimonio su conti ad interesse ed eventualmente vanno
convertite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato od
equipollenti o in beni immobili. Spetta al Segretario
Tesoriere provvedere alla gestione di detti fondi servendosi
di eventuale consulenza di esperti, banche e professionisti.
Art. 22 - Le somme necessarie ai
bisogni ordinari dell’Associazione devono essere depositate
ad interesse presso primari istituti di credito.
Art. 23 - Per quanto non previsto nel
presente Statuto si dovrà far riferimento alle leggi
vigenti.
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